Favoreggiatori, favoreggiati e abusanti

Favoreggiatori, favoreggiati e abusanti

Passando in rassegna gli aspetti giuridici della nota vicenda che coinvolgerebbe il direttore del Dipartimento giustizia e polizia, ‘innominato’ negli atti di indagine - Di Fabrizio Eggenschwiler


Redazione
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Favoreggiatori, favoreggiati e abusanti

Senza entrare nel merito specifico della nota vicenda dell’incidente stradale nel quale sarebbe stata coinvolta una delle massime autorità del Cantone Ticino, mi sembra opportuno chiarire l’aspetto giuridico della vicenda, partendo da decisioni che, stando ai mezzi d’informazione, sono state prese dal Ministero pubblico.

In effetti diversi agenti della Polizia cantonale sono formalmente indagati per favoreggiamento e abuso di autorità. Il reato di favoreggiamento è previsto dall’articolo 305 del Codice penale svizzero, tra i reati contro l’amministrazione della giustizia; il testo dell’articolo recita:

1. Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1 bis. È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi  degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona condannata all’estero per un crimine menzionato nell’articolo 101.

2. Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.

Riguardo a quest’ultimo punto, se ne potrebbe forse dedurre che se il favoreggiatore favoreggia la moglie, i figli, i genitori, o magari il suo capo sul lavoro, potrebbe cavarsela a poco prezzo, sempre che il giudice sia di buon cuore.

Tuttavia ci si potrebbe chiedere perché il favoreggiatore privo di relazioni strette con il favoreggiato non possa beneficiare della clemenza del giudice, anche se ha agito in modo scusabile. Il problema sta nel fatto che il codice dispone che il presupposto della clemenza del giudice non sta nell’atto di favoreggiamento in sé, ma nelle relazioni strette: niente relazioni strette, niente clemenza. Nemmeno se – ad esempio – il favoreggiatore avesse sottratto all’estradizione (vedi articolo 305 1bis) un oppositore a un regime totalitario.

Ad ogni modo è chiaro che, per essere punibile, un atto di favoreggiamento inteso nel senso dell’articolo 305 del Codice penale svizzero, può essere perseguito soltanto se il favoreggiato ha commesso uno degli atti previsti dall’articolo stesso. Niente reato a monte, niente favoreggiamento.

Ogni possibile riferimento a persone e fatti reali deve essere inteso unicamente come tentativo di chiarimento degli aspetti giuridici di una ipotetica vicenda.

Comunque, secondo logica, la decisione del Ministero pubblico di incriminare agenti di polizia di favoreggiamento dovrebbe presupporre l’esistenza di un procedimento penale a carico delle persone favoreggiate; ma di un tale procedimento non si è finora parlato. D’altra parte non si deve sempre pensare male: “Honny soit qui mal y pense” è scritto sullo stemma reale inglese da quando, nel 14mo secolo, Edoardo III fu colto con la giarrettiera di una dama in mano; da cui la creazione della più importante onorificenza britannica, l’Ordine della Giarrettiera.

Rimessa al suo posto la giarrettiera, passiamo all’abuso di autorità (articolo 312 Codice penale), reato per il quale sono altresì indagati gli agenti di polizia in questione. Il testo dell’articolo è il seguente: “I membri di un’autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o altri un indebito profitto, o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”.

Il primo interrogativo che si pone riguardo a questa norma  è il seguente: come bisogna intendere il termine “profitto”? Nel senso specifico di profitto patrimoniale, oppure in quello generico di “vantaggio”? L’inchiesta che si occupa di una vicenda imbarazzante riguardante uno degli esponenti del potere esecutivo ticinese potrebbe sorprendere. Ma in fondo non si tratta di una sorpresa, poiché l’identità del ministro (di giustizia e polizia) non è mai stata menzionata negli atti ufficiali; o, comunque, nelle informazioni pubbliche riguardanti tali atti non viene nominano.

L’autorità giudiziaria competente conduce comunque l’inchiesta con solerzia e provvede, in collaborazione con la Polizia, ad informare la cittadinanza sull’andamento dell’inchiesta. Si apprende così che… funzionari di Polizia sono indagati per il reato di favoreggiamento. Formalmente accusati? Ma favoreggiamento a favore chi? E riguardo a quali atti?

Il Codice penale svizzero colloca il reato di favoreggiamento all’articolo 305, tra i  crimini e i delitti contro l’amministrazione  della giustizia: “Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli (…) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. (…) Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena“.

Premesso che non si può escludere l’eventualità che il termine “favoreggiamento” sia stato utilizzato a sproposito e che di conseguenza la presente ricostruzione andrebbe rifatta sulla base di accadimenti reali, è un dato di fatto che dove c’è favoreggiamento c’è, a monte, un reato commesso dal favoreggiato. Quale potrebbe essere l’ipotetico reato a monte commesso dalla persona favoreggiata, ovvero dal suddetto “innominato”? Se non ci fosse il reato a monte, cadrebbe anche il favoreggiamento. Se invece il reato a monte esistesse, gli ipotetici favoreggiatori non se la vedrebbero tanto bella, tanto più in quanto funzionari di polizia.

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