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Bruno Balestra
Bruno Balestra
Lo Stato di diritto non è negoziabile
• 18 Maggio 2021 – Bruno Balestra
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Mi è capitato di svolgere il mio dovere civico manifestando pubblicamente i miei timori sulle conseguenze di iniziative che ritenevo violassero i cardini della nostra particolare democrazia multietnica federale, fondata sul rispetto delle differenze e delle libertà fondamentali.

Allibito, ho preso atto che la proposta della legge sul terrorismo, e non di un’iniziativa estrema, permette di considerare l’espressione democratica di una preoccupazione critica, non più un dovere civico, ma un potenziale atto terroristico, perché tendente a influenzare l’ordinamento dello Stato propagandando paura e timore. Questa definizione vaga permetterà addirittura di ritenere potenziali terroristi i promotori non graditi: di qualsiasi iniziativa, perché influenzerebbe la Costituzione e referendum, perché criticherebbe l’operato del parlamento.

Pensate che stia cercando di influenzare il vostro voto propagandando paure e timori?

Chiediamoci allora cosa significa azione tendente a influenzare l’ordinamento dello Stato? Quanto deve tendere e quanto influenzare? In base a cosa lo si stabilisce?

Cosa si intende per ordinamento dello Stato? La Costituzione? Le leggi? la democrazia? La separazione dei poteri? Le Autorità? Quali?

Come è possibile fondare una legge su un emozione soggettiva e non in base a fatti concreti idonei a suscitarla? Come misurare le emozioni, il timore o la paura? Fa stato la paura di chi critica o quella di chi non vuole esser criticato?

Terrore, evoca emozioni forti, fotogrammi di massacri, distruzioni, attentati alla vita che minano il morale dei cittadini o le strutture di un paese, eppure questi fatti non necessariamente ricadono sotto l’idea di terrorismo. La qualifica dipende dal riconoscimento di legittimità conferito, o meno da una legge. In un conflitto armato internazionalmente riconosciuto questi atti restano terrificanti, ma non terroristici e sono legittimi se non configurano genocidi o crimini di guerra. Quando sono commessi da una nazione non riconosciuta diventano invece illeciti atti di terrorismo. Alla stessa stregua la legge può legittimare il terrorismo di Stato per soggiogare i sudditi con atti più o meno vessatori. L’universale riconoscimento dei diritti umani ha, a sua volta, legittimato le persone e i popoli a difenderli; non possono di conseguenza esser tacciati di terroristici gli atti volti alla difesa dei diritti umani e all’autodeterminazione dei popoli che non sempre sono rispettati da Stati e Governi, e gli esempi si sprecano. Possiamo dunque dire che la definizione di terrorismo è legata al mancato riconoscimento dei reciproci diritti. Credo che il concetto di mancato riconoscimento vada oltre il mero aspetto della definizione formale e ci conduca all’origine stessa del terrorismo; una risposta al bisogno delle persone e delle comunità di sentirsi realmente riconosciute dalla società nella quale vivono. Una risposta sbagliata o un reale misconoscimento della loro dignità? Penso ancora che la risposta migliore possa darla solo lo Stato di diritto attraverso leggi chiare e oggettive del parlamento che consentano alla magistratura un’applicazione equa proporzionata e soprattutto non arbitraria e discriminatoria.

La legge sul terrorismo proposta non risponde a questi requisiti. La sua estrema vaghezza consente qualsiasi interpretazione arbitraria e abusiva legittimando la Polizia, che dipende dal Governo, a intraprendere misure, lesive della libertà e della dignità, contro qualsiasi cittadino o gruppi di cittadini che si suppone possano anche solo sollevare timori e critiche che potrebbero influenzare l’ordinamento dello Stato.

Una legge che indica quale aspetto oggettivo il propagare timore e come intenzione quella di influenzare lo Stato, ricorda più il medioevale “Malleus maleficarum” (il martello delle malefiche), prontuario della Santa inquisizione per la caccia alle streghe, che l’illuministico principio di legalità, che esige l’indicazione di fatti e azioni precisi, che regge lo Stato di diritto liberale. Liberale è la ministra della giustizia, ma le sue idee non sono quelle di Giuseppe Mazzini che da questa legge verrebbe considerato un terrorista carbonaro come Silvio Pellico. L’emozione può pregiudicare la ragione e, quando manca la forza delle idee s’impone l’idea della forza. Joan Baez cantava Sacco e Vanzetti per ricordare come, un secolo fa, la paura rossa fosse stata cattiva consigliera per il ministro della giustizia USA Palmer, conducendolo a violare lo Stato di diritto e i diritti di chiunque ritenesse sospetto. Per Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti bastò essere di diversa origine e con ideali anarchici.

È interessante osservare che l’art.260 quinquies del Codice Penale offre questa definizione di terrorismo: atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto e precisa che non è tale: l’atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l’esercizio o il rispetto dei diritti dell’uomo.

Una formulazione migliore linguisticamente e giuridicamente dal momento che esige la commissione di atti di violenza criminali volti a uno scopo ben individuabile di quella proposta dall’ art.23e di: azioni tendenti a influenzare o a modificare l’ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagandando paura e timore.(barrato quanto non indispensabile per l’adozione dei provvedimenti di polizia). Perché non ci si è ispirati alla giuridicamente più corretta formulazione del CP? Perché la legge vuole attribuire esclusivamente alla Polizia (e al Governo) le decisioni di controllo e restrizione delle libertà che secondo il principio della separazione dei poteri spetterebbero alla magistratura. Lo indica chiaramente l’art.23f lit.c che precisa che le misure si applicano quando non vi è un provvedimento coercitivo ai sensi del Codice di procedura penale, che ovviamente non può esserci in assenza di indizi di qualsiasi reato penale che la legge non ritiene requisito minimo.

Non so se le eccezionali e provvisorie limitazioni della libertà dovute alla pandemia, accolte di buon grado dalla maggioranza del popolo, abbiano alterato la prospettiva sulla possibilità del Governo di interferire direttamente e in modo permanente sui diritti dei cittadini. In ogni caso non vi è nessuna proporzione, in Svizzera il pericolo del COVID ha già provocato in un anno oltre 10’000 morti; il terrorismo uno, se considerate l’accoltellamento di Morges da parte di una persona psichicamente disturbata che difficilmente rientra però nell’immagine dell’attentato per terrorizzare la popolazione. Questo non vuol dire esser contrari a qualsiasi legge ma, rendersi conto che il rischio reale del terrorismo è cosa assai diversa dalla paura che suscita con la sorpresa dei suoi attentati. Per avere un parametro di riferimento la media europea degli ultimi 6 anni è di 65 morti e rappresenta lo 0,2% rispetto ai decessi in Europa per circolazione stradale. Il rischio statistico giustifica davvero gli eccessi di questa legge e i maggiori poteri che vuole la Polizia per limitare autonomamente le nostre libertà?

Rendiamoci conto ad esempio che anche quei cittadini che hanno protestato contro le misure COVID ricadono alla lettera sotto la definizione di terroristi, non quella del codice penale, ma di questa legge. Ognuno di loro e chiunque sia stato in qualsiasi modo, diretto o indiretto in contatto con loro, ma addirittura chiunque può comunque essere utile per verifiche di sospetti su di loro potrà esser oggetto del controllo dei dati personali e delle opinioni religiose e filosofiche. Ognuno di loro, e qualsiasi altro sospetto risultasse dai controlli, può evidentemente essere oggetto di ulteriori misure restrittive cumulabili fra loro. Ricordarle aiuta a rendersi conto che non sono irrilevanti per la libertà, soprattutto se ci rendiamo conto che non riguardano altri pericolosi autori di crimini contro l’integrità , ma anche ognuno di noi che condivida critiche preoccupate contro l’autorità. Eccole: l’obbligo di presentarsi regolarmente in Polizia per dei colloqui sulla propria pericolosità; il divieto di avere contatti diretti o indiretti con altre persone di opinioni simili che possono essere evidentemente parenti e amici; il divieto di accedere a luoghi determinati, ma anche quello di lasciare un’area ristretta, che equivale a essere banditi al confino; il ritiro dei documenti di identità, il divieto di lasciare la Svizzera e il sequestro di documenti di viaggio; la costante sorveglianza elettronica o tramite telefonia. Unica misura sottoposta all’autorizzazione del giudice delle misure coercitive è quella della residenza coatta in un immobile designato dall’autorità o in un istituto, non necessariamente il domicilio del sospettato che, di fatto può esser deportato e rinchiuso in qualsiasi immobile pubblico o privato. Neppure per questa limitazione, in pratica un arresto, sono imperativi indizi di reato penale, ma basta aver violato una qualsiasi precedente misura restrittiva.

Tutti i provvedimenti sono applicabili a ragazzini, maggiori di 12 anni salvo l’ultimo che richiede di averne compiuti 15, che dovrebbero beneficiare della protezione della convenzione diritti del fanciullo. Purtroppo l’aver svincolato la legge di Polizia dal riferimento a reati penali impedisce le garanzie assicurate ai minori sospettati di reato. Ovviamente la violazione del principio di legalità e della separazione dei poteri pregiudica i diritti umani fondamentali che la costituzione dovrebbe garantire a ognuno. Purtroppo la Svizzera non conosce una Corte di controllo costituzionale delle leggi e l’accertamento di anti costituzionalità dovrà attendere future decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

La legge che autorizza Polizia e Governo all’adozione di misure privative della libertà in base a soli sospetti, anche senza indizi di reato, in violazione della presunzione di innocenza, sottrae questi provvedimenti all’esame della magistratura penale e ai più rigorosi principi del codice di procedura penale che tutela i diritti individuali, a favore di una valutazione amministrativa di interesse pubblico. Nessuno sospetta che l’intento sia quello di volere l’efficienza di uno Stato di Polizia forse, in buona fede, si è ritenuto di alleggerire le garanzie dei diritti per proteggere meglio le libertà dei cittadini dal terrorismo e da loro stessi. Ho lavorato abbastanza nel sistema inquirente per sapere che l’attenzione focalizzata all’obiettivo può distrarre dal rispetto di garanzie fondamentali che la procedura penale e la magistratura sono chiamate a tutelare. Per questo incrinare i principi di legalità e della separazione dei poteri, rischia di condurci su una china scivolosa, più pericolosa per lo Stato di diritto liberale e le nostre libertà del rischio rappresentato dal terrorismo. Solo il coraggio di continuare a difendere i valori liberali e democratici di reciproco riconoscimento e rispetto assicura la fiducia necessaria alla coesione sociale. Una fiducia che crollerebbe insieme allo Stato di diritto, corrosi entrambi dal tarlo del sospetto generalizzato, che questa legge propone invece della legalità. Siamo spesso riconosciuti per il nostro modello democratico non abbiamo bisogno di copiare da regimi che di democratico hanno solo il nome.






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